La Suprema Corte (Civile Sez. 5 Num. 15469/2018) ha confermato la posizione della CTR del Lazio che è giunta alla conclusione, dopo aver escluso l’assimilazione del Trust al Fondo patrimoniale, così come alla donazione, affermando che esso deve definirsi “un negozio giuridico a contenuto patrimoniale” per il quale tuttavia occorre valutarne la patrimonialità non ai sensi dell’art. 1321 del cod. civile “ma sotto il profilo del diritto tributario”. Tale, secondo la CTR, è l’atto capace di manifestare “valenza economica e la sua idoneità a determinare accrescimento economico”.
Premesso che l’Agenzia delle Entrate con le circolari 48/E/2007 e 3/E/2008 equipara il trust agli enti non commerciali e in quanto tale, soggetto passivo d’imposta.
Nel 2015 con le ordinanze n. 3735, 3737, 3886, 5322 la Corte di Cassazione si era espressa nel senso che venisse applicata l’imposta sui vincoli di destinazione come disciplinata dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006,
Successivamente, è proprio la stessa Sezione Tributaria della Cassazione con la Sentenza 21614/2016, che, esprimendosi in materia di un trust c. d. auto-dichiarato (peraltro costituito prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006), ha capovolto completamente le decisioni relative alle predette ordinanze.
Secondo la decisione della CTR del Lazio tale “valenza economica” è da escludere nel Trust “il quale determina un diverso assetto degli interessi e delle facoltà scaturenti da un diverso e peculiare statuto proprietario, i quali, per sé, non determinano alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma sono esclusivamente destinati a disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica …”
A seguito di ciò la CTR, anche in attuazione di quanto stabilito dalla Cassazione n. 10666/2003 e n. 8289/2003, ha ritenuto applicabile all’atto di costituzione del Trust non il regime di tassazione dell’imposta proporzionale ma quello “della categoria residuale “disciplinata dall’art. 11 della tariffa stessa” allegata al D.P.R. n.131/1986 e cioè l’imposta nella misura fissa.
Dott.ssa Giuseppina Giovanna Giorio