Trust-mi

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone in forza del quale un soggetto detto trustee gestisce uno o più beni conferitigli da un soggetto cosiddetto “disponente”, o settlor – per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato.

Il trust è riconosciuto dall’ ordinamento italiano a seguito della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992 per cui è considerato leggittimo anche se non è disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno.

Il TRUST

I soggetti dell’istituto del trust sono il disponente che trasferisce i beni da segregare al trustee il quale assume la titolarità dei beni segregati in trust e li amministra ai fini dello scopo e della finalità stabiliti dall’istituto stesso a favore dei beneficiari, che riceveranno i beni al termine del trust.

Il trust può prevedere l’istituzione, facoltativa, del “guardiano” – o protector – che ha il compito di controllare, anche con poteri autorizzativi l’operato del trustee.

L’effetto del trust è quello di costituire un patrimonio separato con effetti segregativi.
L’utilità del trust si concreta nella protezione del patrimonio possibili aggressioni da parte di terzi creditori o detrattori in particolare:
– ¬protezione da creditori di impresa o della libera professione quindi imprenditori, amministratori di impresa, medici, commercialisti, avvocati e liberi professionisti, situazioni professionali dove la copertura assicurativa è insufficiente;
– protezione di soggetti particolarmente deboli come minori, disabili, persone affette da particolari patologie debilitanti come la ludopatia o l’acquisto compulsivo casi in cui non si è in grado di gestire le proprie risorse finanziarie ed amministrare il proprio patrimonio;
– regolare la successione in modo da tutelare gli interessi relativi alla continuità post mortem dell’impresa famigliare;
– gestione di partecipazioni sociali che tengano conto della composizione ai fini dei sindacati di voto;
– patrimoni destinati a scopi sociali, umanitari, opere benefiche…

Il trust non ha personalità giuridica ma è un soggetto fiscalmente autonomo e può rappresentare un’alternativa per conseguire un legittimo risparmio di imposta.

Tutti possono stipulare il trust per tutelare i propri interessi sia patrimoniali, sociali e fiscali.

Chi siamo – TRUST-MI E …TRUST ME, WE ARE LAWYERS!

TRUST–MI nasce a Milano ed è un team di professionisti specializzati in ambito legale e notarile con riferimento all’istituto del Trust.

I nostri avvocati hanno maturato esperienze significative nei Tribunali italiani, in sede civile e penale.

La nostra consulenza parte dalla costituzione del trust, ma riguarda anche la fase successiva, con gli adempimenti obbligatori in ordine alla gestione del Trust, di carattere legale, fiscale e patrimoniale.

Trust e disabilità – Legge dopo di noi

DOPO DI NOI
con la legge 112/2016, nota come legge sul “Dopo di noi”, il legislatore ha voluto disciplinare delle misure di assistenza, cura e protezione nel superio­re interesse delle persone con disabilità grave, pri­ve di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Nell’ambito del “dopo di noi” è stato introdotto il trust al fine di destinare il patrimonio famigliare a vantaggio di soggetti particolarmente deboli, i disabili.

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