I soggetti dell’istituto del trust sono il disponente che trasferisce i beni da segregare al trustee il quale assume la titolarità dei beni segregati in trust e li amministra ai fini dello scopo e della finalità stabiliti dall’istituto stesso a favore dei beneficiari, che riceveranno i beni al termine del trust.
Il trust può prevedere l’istituzione, facoltativa, del “guardiano” – o protector – che ha il compito di controllare, anche con poteri autorizzativi l’operato del trustee.
L’effetto del trust è quello di costituire un patrimonio separato con effetti segregativi.
L’utilità del trust si concreta nella protezione del patrimonio possibili aggressioni da parte di terzi creditori o detrattori in particolare:
– ¬protezione da creditori di impresa o della libera professione quindi imprenditori, amministratori di impresa, medici, commercialisti, avvocati e liberi professionisti, situazioni professionali dove la copertura assicurativa è insufficiente;
– protezione di soggetti particolarmente deboli come minori, disabili, persone affette da particolari patologie debilitanti come la ludopatia o l’acquisto compulsivo casi in cui non si è in grado di gestire le proprie risorse finanziarie ed amministrare il proprio patrimonio;
– regolare la successione in modo da tutelare gli interessi relativi alla continuità post mortem dell’impresa famigliare;
– gestione di partecipazioni sociali che tengano conto della composizione ai fini dei sindacati di voto;
– patrimoni destinati a scopi sociali, umanitari, opere benefiche…
Il trust non ha personalità giuridica ma è un soggetto fiscalmente autonomo e può rappresentare un’alternativa per conseguire un legittimo risparmio di imposta.
Tutti possono stipulare il trust per tutelare i propri interessi sia patrimoniali, sociali e fiscali.